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Studio Legale Cappello

La notarizzazione in blockchain per le udienze in videoconferenza

Il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”, ha previsto, all’art. 2, comma 2, lett. F), lo svolgimento delle udienze da remoto.

In attuazione al succitato articolo, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha emanato il provvedimento del 10 marzo 2020, relativo allo svolgimento telematico delle udienze, indicando gli strumenti di videoconferenza in Skype for Business e Teams.

L’articolo 2, comma 2, lett. f del dl 11/2020 ha sottolineato l’importanza di alcuni principi che devono essere rispettati nello svolgimento delle udienze da remoto. In particolare, ha sottolineato che “Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”.


A tutela dei principi costituzionali coinvolti nel processo da remoto, la normativa sottolinea l’importanza di due momenti dell’udienza: l’identificazione univoca delle parti, affidata al Giudice che ne dà atto nel verbale ed il processo verbale in cui viene dato atto di tutte le ulteriori operazioni svolte in udienza.

Lo svolgimento delle udienze da remoto, attraverso l’utilizzo delle comuni piattaforme di videoconferenza, non può, a ben vedere, garantire nessuna delle due operazioni succitate per diversi motivi.



Per quanto riguarda l’identificazione univoca, è necessario considerare che Teams non permette la registrazione con la p.e.c., a causa delle restrittive modalità di configurazione degli account di posta elettronica certificata. Per tale ragione, la partecipazione alle udienze avviene attraverso la registrazione con un semplice account di posta ordinaria con cui, evidentemente, non è possibile identificare univocamente il partecipante.

Il concetto di identificazione univoca ricorre, infatti, nella legislazione italiana ed europea, in particolare nel Regolamento eIDAS (n. 910/2014), e consiste in un processo di acquisizione dei dati di autenticazione personale in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica.

L’autenticazione elettronica, in altre parole, è il processo che permette di assicurare il riconoscimento dell’utente virtuale. La normativa definisce il termine “riconoscimento” come la certezza incontrovertibile dell’associazione a “una persona fisica, ad una persona giuridica o anche ad una persona fisica che rappresenta la persona giuridica”, appartenenti all’Unione o comunque identificati con sufficiente ragionevolezza, mediante uno dei regimi di identificazione elettronica riconosciuti dalla Commissione europea ed inseriti nell’elenco pubblico dei regimi notificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del regolamento stesso.


In Italia, il Regolamento eIDAS e la procedura di identificazione e riconoscimento è stata attuata con l’istituzione di SPID.

Il D.L. n. 11/2020, pur riferendosi alle rigorose procedure di identificazione univoca dei partecipanti, non indica come, in concreto, il Giudice debba attuarle ma si limita a conferire al Magistrato il dovere di identificare Avvocati e parti.

Il secondo problema riguarda il processo verbale che riveste una fondamentale importanza nello svolgimento delle udienze in videoconferenza, sostanziandosi nel momento cruciale del processo in cui viene dato atto di tutte le operazioni, eccezioni, contestazioni, attività istruttorie e tutto quanto può accadere nel corso dell’udienza.

Il problema del “valore” del processo verbale deve essere analizzato alla luce della normativa in vigore in Italia ed applicabile alle udienze in videoconferenza.

In particolare, è necessario fare riferimento al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, (il quale ha modificato ed integrato le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005) che reca disposizioni sulla digitalizzazione in settori specifici, tra i quali la giustizia.

La normativa deve essere coordinata con le disposizioni, anche regolamentari, che governano la materia e, in particolare, con il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44 ed il Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.


Queste due normative sono importanti sia per il profilo dell’identificazione degli avvocati sia per il profilo dei formati digitali e documentali riconosciuti dal processo civile telematico.

Per quanto riguarda l’identificazione, l’articolo 2, lett. f del DM 44/2011, definisce l’identificazione informatica come quella “operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Pertanto, l’identificazione dovrebbe avvenire attraverso la chiavetta di firma digitale o smart card di ciascun avvocato e non dovrebbe essere rimessa al Giudice.

Per quanto riguarda i formati dei file riconosciuti dal sistema, l’art. 13 del provvedimento del 2014 consente i seguenti formati: pdf; rtf; txt; jpg; gif; tiff; xml; eml (purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti); msg (purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h), zip, rar e arj.


Pertanto, i formati digitali tipici delle registrazioni audio e video non sono ricompresi tra i formati ammessi e riconosciuti nel processo civile telematico, né tanto meno possono essere contenuti nei file di archiviazione permessi dal sistema.

Il confronto tra la procedura adottata per le udienze in videoconferenza e la legislazione sul processo telematico evidenzia, quindi, due distinti profili di contrasto.

Il primo problema riguarda l’identificazione univoca dei partecipanti che Teams e Skype for Business non permette. Il secondo riguarda il processo verbale che, seppur fondamentale, non è acquisito in un formato riconosciuto dal sistema.

Una possibilità risolvere le irregolarità nello svolgimento del processo in videoconferenza potrebbero essere con il ricorso alla notarizzazione.

Con la notarizzazione, il processo verbale sarebbe registrato e notarizzato in blockchain, permettendo di attribuire all’evento (video/audio conferenza) data certa, rendendolo (qualunque sia stata la modalità telematica utilizzata) assolutamente certo, storicizzato ed immodificabile nonché fruibile, nel tempo, con queste stesse caratteristiche.

In particolare, l’impronta del documento elettronico (registrazione, verbale, documenti scambiati) verrebbe immessa in blockchain rendendo certa l’esistenza, la data e l’ora del documento elettronico e i riferimenti di chi l’ha “notarizzato”, con una procedura semplice ed immediata.

È opportuno rammentare che il codice dell’amministrazione digitale collega la valenza certificatoria dei documenti informatici alla loro immodificabilità, circostanza che si verifica con l’apposizione della marca temporale. Tale procedura non può, allo stato, essere svolta attraverso il deposito nella piattaforma del processo civile telematico, in quanto il sistema non permette il deposito di file video, tantomeno permette di firmarli digitalmente.

Per questo la notarizzazione delle registrazioni permetterebbe di rendere il file immodificabile e, quindi, certo e fruibile per il processo, impedendo qualunque forma di manomissione della registrazione.

I profili di contrasto delle udienze in videoconferenza con le norme relative al processo telematico si inseriscono nel quadro di incertezza che governa oggi le aule dei Tribunali italiani, con udienze rinviate anche di diversi anni e la Giustizia che riprende il suo corso troppo lentamente. In altre parole, l’incertezza sta alimentando il mancato rispetto della ragionevole durata dei processi, già punto dolente della giustizia italiana, e la scarsa percentuale di udienze tenute si svolgono in contrasto con la normativa tecnica applicabile.

La speranza è che il Governo riesca ad apprestare le maggiori garanzie necessarie, quantomeno, a supportare tutti gli addetti ai lavori nella difficile gestione della ripresa della macchina della giustizia.

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